Art. 5 (Appendice II Parte II)
La Commissione di conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri. A meno che le parti alla controversia non convengano diversamente, essa stabilisce la propria procedura. Essa presenta una proposta di soluzione della controversia che le parti esaminano in buona fede.
Testo vigente dal 23 aprile 2004
