[1]- Promozione della cooperazione internazionale

[2]Le Parti s'impegnano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale ed internazionale al fine di creare delle condizioni propizie alla promozione della diversita' delle espressioni culturali, tenendo particolarmente conto delle situazioni menzionate agli articoli 8 e 17, in particolare in vista di: (a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale; (b) rafforzare le capacita' strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni del settore culturale pubblico, attraverso scambi culturali professionali ed internazionali e condividendo le migliori pratiche; (c) rafforzare i partenariati con e tra la societa' civile, le organizzazioni non governative ed il settore privato, per favorire e promuovere la diversita' delle espressioni culturali; (d) promuovere l'utilizzazione delle nuove tecnologie e incoraggiare i partenariati al fine di rafforzare la condivisione delle informazioni e la comprensione culturale, e di favorire la diversita' delle espressioni culturali; (e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art12 · fonte su Normattiva