[1]- Misure per proteggere le espressioni culturali
[2]1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli articoli 5 e 6, una Parte puo' individuare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio, sono esposte ad un rischio di estinzione, ad una grave minaccia o comunque necessitano di misure di salvaguardia urgenti. 2. Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni menzionate al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni di questa Convenzione. 3. Le Parti fanno rapporto al Comitato Intergovernativo previsto all'articolo 23 su tutte le misure adottate per far fronte alle esigenze del caso ed il Comitato puo' formulare le raccomandazioni del caso.
Testo vigente dal 5 marzo 2007
