[1]- Comitato Intergovernativo

[2]1. E' istituito presso l'UNESCO un Comitato Intergovernativo per la Protezione e la Promozione della Diversita' delle Espressioni Culturali, qui di seguito denominato " il Comitato Intergovemativo". Esso e' composto dai rappresentanti di 18 Stati Parte della Convenzione, eletti per un periodo di quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena questa Convenzione entrera' in vigore, conformemente all'articolo 29. 2. Il Comitato Intergovernativo si riunisce una volta all'anno. 3. Il Comitato Intergovernativo funziona sotto l'autorita' e conformemente alle direttive della Conferenza delle Parti, a cui rende conto. 4. Il numero dei membri del Comitato Intergovernativo sara' portato a 24 allorche' il numero delle Parti della Convenzione raggiungera' i 50. 5. L'elezione dei Membri del Comitato Intergovernativo e' basata sui principi dell'equa ripartizione geografica e della rotazione. 6. Senza pregiudizio delle altre attribuzioni che gli sono conferite da questa Convenzione, le funzioni del Comitato Intergovernativo sono le seguenti: (a) promuovere gli obiettivi di questa Convenzione, incoraggiare e monitorare la sua attuazione; (b) preparare e sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Parti, su sua domanda, le linee guida relative all'attuazione ed all'applicazione delle disposizioni di questa Convenzione; (c) trasmettere alla Conferenza delle Pari i rapporti delle Parti della Convenzione, accompagnati dalle sue osservazioni e da una sintesi del loro contenuto; (d) fare delle raccomandazioni appropriate da adottare nelle situazioni sottoposte alla sua attenzione dalle Parti della Convenzione, conformemente alle disposizioni in materia contenute nella Convenzione, in particolare all'articolo 8; (e) stabilire delle procedure ed altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione in altri contesti internazionali; (f) assolvere ogni altra mansione di cui puo' essere incaricato dalla Conferenza delle Parti. 7. Il Comitato Intergovernativo, conformemente al suo Regolamento interno, puo' invitare in qualsiasi momento organizzazioni pubbliche o private o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni per consultarli su questioni specifiche. 8. Il Comitato Intergovernativo predispone e sottopone il suo Regolamento interno all'approvazione della Conferenza delle Parti.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art23 · fonte su Normattiva