[1]- Emendamenti
[2]1. Ogni Parte di questa Convenzione puo', attraverso comunicazione scritta indirizzata al Direttore Generale, proporre emendamenti a questa Convenzione. Il Direttore Generale trasmette questa comunicazione a tutte le Parti. Se, nei sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, non meno della meta' delle Parti da' una risposta favorevole a questa richiesta, il Direttore Generale presenta questa proposta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti, affinche' venga discussa ed eventualmente approvata. 2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. 3. Una volta adottati, gli emendamenti a questa Convenzione sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Per le Parti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti a questa Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti previsti al paragrafo 3 del presente articolo dai due terzi delle Parti. In seguito, per ogni Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o che vi aderisce, iI suddetto emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la Parte ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato Intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione. 6. Uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale ai sensi dell'articolo 27 che diviene Parte di questa Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al paragrafo 4 di questo articolo, in assenza di una diversa dichiarazione di volonta', e' considerato: (a) Parte di questa Convenzione cosi' emendata; e (b) Parte di questa Convenzione non emendata nei confronti di ogni Parte che non e' vincolata dagli emendamenti.
Testo vigente dal 5 marzo 2007
