[1]- Diritti delle Parti a livello nazionale

[2]1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, quali sono descritte all'articolo 4.6, e tenendo conto delle circostanze e dei bisogni che le sono propri, ciascuna Parte puo' adottare delle misure destinate a proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali sul proprio territorio. 2. Queste misure possono includere le seguenti: (a) misure normative volte a proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali; (b) misure che, in modo appropriato, offrono delle opportunita' per le attivita', beni e servizi culturali nazionali, tra tutti quelli disponibili all'interno del territorio nazionale, per quanto riguarda la creazione, produzione, diffusione, distribuzione ed il godimento, comprese disposizioni relative alla lingua utilizzata per i suddetti attivita', beni e servizi; (c) misure che mirano a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti ed alle attivita' nel settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attivita', beni e servizi culturali; (d) misure che sono volte ad accordare assistenza finanziaria pubblica; (e) misure che mirano ad incoraggiare gli organismi senza scopo di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri professionisti della cultura, a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali, nonche' delle attivita', dei beni e servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito d'impresa nelle loro attivita'; (f) misure che mirano a stabilire e sostenere, in modo adeguato, le istituzioni del servizio pubblico; (g) misure volte a sostenere e supportare artisti ed altri soggetti coinvolti nella creazione di espressioni culturali; (h) misure che mirano a promuovere la diversita' dei media, anche per mezzo del servizio pubblico di radiodiffusione;

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art6 · fonte su Normattiva