• 1)Le Parti devono accertarsi che ogni cittadino - il quale nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali abbia bisogno di avere accesso ad informazioni o materiali classificati come riservato o con un grado superiore di riservatezza, o che potrebbe avere accesso a tali informazioni - abbia un nulla osta di sicurezza appropriato prima della sua entrata in funzione.
  • 2)La procedura di abilitazione per il nulla osta di sicurezza deve mirare a determinare se una persona puo' in considerazione della sua lealta' e affidabilita', avere accesso ad informazioni classificate senza che cio' costituisca un rischio per la sicurezza.
  • 3)Su richiesta le Parti si prestano reciprocamente assistenza per quanto concerne la procedura di abilitazione al nulla osta di sicurezza.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;190~accordo-art3 · fonte su Normattiva