Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995
Art. 3 (Accordo)
- 1)Le Parti devono accertarsi che ogni cittadino - il quale nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali abbia bisogno di avere accesso ad informazioni o materiali classificati come riservato o con un grado superiore di riservatezza, o che potrebbe avere accesso a tali informazioni - abbia un nulla osta di sicurezza appropriato prima della sua entrata in funzione.
- 2)La procedura di abilitazione per il nulla osta di sicurezza deve mirare a determinare se una persona puo' in considerazione della sua lealta' e affidabilita', avere accesso ad informazioni classificate senza che cio' costituisca un rischio per la sicurezza.
- 3)Su richiesta le Parti si prestano reciprocamente assistenza per quanto concerne la procedura di abilitazione al nulla osta di sicurezza.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
