Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995
Art. 6 (Accordo)
presente Accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di concludere accordi bilaterali a fini analoghi, ne' modifica le disposizioni degli accordi bilaterali esistenti.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
