Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994
Art. 25 (Trattato)
disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo gli impegni assunti dalle Parti in accordi e trattati bilaterali multilaterali dalle stesse stipulati in precedenza. Il presente Accordo non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
