disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo gli impegni assunti dalle Parti in accordi e trattati bilaterali multilaterali dalle stesse stipulati in precedenza. Il presente Accordo non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art25 · fonte su Normattiva