con altri accordi 1. Il presente Accordo non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati parti derivanti da altri accordi compatibili con lo stesso, e che non pregiudicano ne' il godimento degli altri Stati parti dei diritti che derivano loro dal presente Accordo, ne' l'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso Accordo nei loro confronti. 2. Due o piu' Stati parti possono concludere accordi che modificano o sospendono l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e che si applicano unicamente alle loro reciproche relazioni, a condizione che tali accordi non vertano su una disposizione del presente Accordo la cui inosservanza sarebbe incompatibile con la realizzazione del suo obiettivo e del suo fine, ed a condizione inoltre che tali accordi non pregiudichino l'applicazione dei principi fondamentali enunciati nel presente Accordo e non ledano ne' il godimento, da parte di altri Stati parti, dei diritti che derivano loro dal presente Accordo, ne' l'esecuzione degli obblighi derivanti loro dallo stesso Accordo. 3. Gli Stati parti che intendono concludere un accordo di cui al paragrafo 2, notificano agli altri Stati parti, attraverso il depositario dell'Accordo, il loro intento di concludere l'accordo nonche' le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle norme del presente Accordo che cio' comporterebbe.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art44 · fonte su Normattiva