Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995
Art. 8 (Accordo)
- 1)Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che formano parte integrante di questo documento.
- 2)E' depositario del presente Accordo il Governo del Belgio.
- 3)Gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente Accordo mediante:
- a)firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica l'accettazione o l'approvazione, oppure
- b)firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione, oppure
- c)adesione.
- 4)Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data alla quale quattro Stati hanno sia firmato l'accordo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
- 5)Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo dopo che gli adempimenti per l'entrata in vigore siano stati espletati, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto trenta giorni dopo la data del deposito.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
