Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995
Art. 9 (Accordo)
- 1)Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo sara' aperto all'adesione degli Stati divenuti parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che fanno parte integrante di questo documento.
- 2)Per ogni Stato che vi abbia aderito, l'Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Depositario.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
