Parti Contraenti si adopereranno per il raggiungimento, tramite accordi efficacemente controllabili, di livelli sempre piu' bassi di effettivi e di armamenti in Europa sufficienti per la difesa e per una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. Esse agiranno altresi' per favorire l'adozione di misure bilaterali e multilaterali idonee a garantire una maggiore trasparenza e a rafforzare la fiducia, la stabilita' e la sicurezza in Europa. Nell'ambito dei negoziati internazionali ai quali partecipano, esse collaboreranno all'adozione di ulteriori misure di disarmo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace. Le Parti Contraenti favoriranno la loro collaborazione nel campo militare.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art5 · fonte su Normattiva