Parti Contraenti si adopereranno per la piena applicazione degli accordi in vigore e per la conclusione di nuovi accordi allo scopo di limitare o ridurre ulteriormente il livello di armamenti in Europa e creare strutture di forze armate rispondenti alle legittime esigenze di difesa individuale o collettiva. Esse agiranno altresi', sia congiuntamente che individualmente, per favorire l'adozione di misure bilaterali e multilaterali idonee a rafforzare la fiducia, la stabilita' e la sicurezza, tra l'altro garantendo una maggiore trasparenza nel settore della sicurezza. Le Parti Contraenti favoriranno la loro collaborazione nel campo militare.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art5 · fonte su Normattiva