1. Il personale militare inviato sul territorio del Paese dell'altra parte, sara' responsabile degli eventuali danni provocati durante il proprio soggiorno, conformemente alle leggi interne del Paese ospitante. 2. Nel caso in cui tali danni verranno arrecati esclusivamente al patrimonio militare, eventuali controversie potranno essere risolte in via amichevole, senza il ricorso ad autorita' nazionali ed internazionali esterne alle Parti. Nel caso di mancata risoluzione di tali controversie per via amichevole, esse potranno essere risolte per via diplomatica.

Testo vigente dal 12 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;191~accordo-art6 · fonte su Normattiva