risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art7 · fonte su Normattiva