[1]Finanziari
[2]Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e del Piano Annuale di Cooperazione sulla base del principio di reciprocita'. La Parte Contraente Ospitante sosterra' le spese di vitto e alloggio, trasporto locale, approvvigionamenti in-loco, come anche le spese di cure mediche d'emergenza. Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie fra le Parti e il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo. Se del caso, le due Delegazioni di SMD (per le questioni di carattere tecnico-militare) ed il Comitato Congiunto (per le questioni di carattere tecnico-amministrativo) potranno offrire la loro consulenza per il raggiungimento di particolari intese e soluzioni. In caso di visite pianificate:
[3]- i costi connessi con tali visite saranno a carico delle Parti Contraenti, sulla base del principio di reciprocita'; - la Parte Contraente Inviante paghera' le spese di viaggio e le spese personali, come anche le spese di assicurazione per malattia ed incidenti del proprio personale. Provvedera' inoltre ai documenti necessari per l'entrata e il soggiorno nel territorio nazionale della Parte Contraente Ricevente e sosterra' le spese di rimpatrio del proprio personale infermo; - la Parte Contraente Ricevente sosterra' le spese relative al trasporto locale e le spese di vitto e alloggio, quando il personale possa essere sistemato in infrastrutture militari; - la Parte Contraente Ricevente provvedera' alle cure mediche d'emergenza, in conformita' della legislazione vigente nel proprio Paese.
[4]In caso di visite non pianificate e/o gruppi numerosi:
[5]- la Parte Contraente Inviante sosterra' tutte le spese del proprio personale, a meno che non sia stato diversamente concordato tramite accordi bilaterali specifici. - In caso di attivita' riguardanti solo una delle due Parti Contraente, che richiedano il supporto logistico dell'altra Parte Contraente, gli aspetti finanziari saranno definiti di volta in volta tramite Accordi ad hoc.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
