Art. 1 (Trattato)
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA La Repubblica italiana e l'Ucraina, che d'ora innanzi saranno chiamate le Alte Parti contraenti, desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico e culturale, constatando che l'Ucraina e' uno degli stati successori dell'Unione Sovietica, desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo compresi quelle delle minoranze nazionali, intenzionate a contribuire al consolidamento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia, tenendo conto dei profondi mutamenti politici ed economici verificatisi in Europa, confermando la loro fedelta' agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite, consapevoli della fondamentale importanza dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ribadendo gli impegni con essi assunti, consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO e del Consiglio d'Europa nella costruzione della nuova Europa, determinate a sviluppare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Repubblica italiana e l'Ucraina svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del rispetto reciproco in conformita' con i principi di sovranita', parita' di diritti e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'individuo. A tale scopo le Alte Parti contraenti potranno stipulare, se del caso, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
