[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati congiuntamente «le Parti» e individualmente «la Parte»; Consapevoli che la criminalita' in tutte le sue manifestazioni e forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini; Riconoscendo i principi di reciproco rispetto per la sovranita', l'indipendenza, l'uguaglianza, l'integrita' territoriale, la non interferenza negli affari interni degli Stati delle Parti; Tenendo conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo del 25 marzo 1972 (alla quale l'Ucraina ha aderito il 27 settembre 2001), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971, alla quale la Repubblica italiana ha aderito il 27 novembre 1981) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale del 15 novembre 2000, il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria del 15 novembre 2000, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 novembre 2000, e il Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti, e relative munizioni del 31 maggio 2001, la Convenzione sulla criminalita' informatica (Budapest, 23 novembre 2001), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Merida 9-11 dicembre 2003), e la Risoluzione 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita';

[3]Concordano quanto segue:

[5]Scopo

[6]Lo scopo del presente Accordo e' quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art1 · fonte su Normattiva