Alte Parti contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste nonche' l'armonizzazione delle rispettive legislazioni nel campo economico. Le Alte Parti contraenti collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attivita' economica, nonche' nei settori dell'agricoltura, sanita', cultura, scienza, ricerca, tecnologia. La Repubblica italiana e' disponibile a fornire all'Ucraina la propria consulenza nel campo dell'organizzazione e gestione dell'attivita' imprenditoriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e creditizia. Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere il trattamento della nazione piu' favorita alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie. Le Alte Parti contraenti riconosceranno ed applicheranno i lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192~trattato-art8 · fonte su Normattiva