Art. 7 (Trattato)
Alte Parti contraenti istituiranno un Consiglio italo-ucraino per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la Presidenza da parte italiana del Ministro degli Affari Esteri e da parte ucraina di un membro del governo o di loro delegati, si riunira' almeno una volta l'anno. Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato imprenditoriale per la cooperazione con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio puo' altresi' istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
