[1]Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

[2]1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalita' economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso: - scambi di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI; - la promozione dei contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della Comunita', privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner; - un accesso piu' agevole ai finanziamenti e ai mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e gli scambi di buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese; - progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e la cooperazione in materia di norme, procedure di valutazione della conformita' e regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo. 2. Le Parti agevolano e sostengono le attivita' pertinenti del settore privato di entrambe.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art20 · fonte su Normattiva