[1]Societa' civile

[2]1. Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della societa' civile organizzata, in particolare degli ambienti accademici, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo. 2. Nel rispetto dei principi democratici, e in conformita' delle leggi e regolamentazioni di ciascuna Parte, la societa' civile organizzata puo':

  • a)partecipare alla definizione delle politiche a livello nazionale;
  • b)essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
  • c)gestire in modo trasparente tutte le risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attivita';
  • d)partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacita', nei settori che la riguardano.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art38 · fonte su Normattiva