[1]Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro

[2]1. Le Parti decidono di impegnarsi e di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite come il traffico di droga e la corruzione. 2. Le Parti convengono di includere nella cooperazione un'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative e garantire un efficace funzionamento dei meccanismi volti a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da attivita' criminali. 3. La cooperazione consentira' scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dalla Comunita' e dagli organi internazionali attivi nel settore, come la task force Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (FATF).

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art37 · fonte su Normattiva