[1]Allegato
[2]ACCORDO FRA
[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[4]E
[5]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'
[6]Preambolo
[7]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»; Consapevoli delle ripercussioni negative che la criminalita' ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini; Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorita' di polizia nella lotta alla criminalita' e al terrorismo; Desiderosi di intensificare lo scambio di informazioni, la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia di entrambi i Paesi; Richiamando la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulla Lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla Lotta contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale del 2000, la Convenzione ONU contro la Corruzione del 2003 e le Convenzioni ONU sulla Lotta contro il Terrorismo, cui le Parti hanno aderito; In conformita' al principio di sovranita' ed uguaglianza degli Stati, senza pregiudizio di Parti Terze, e desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi; Nel rispetto delle legislazioni nazionali di entrambi gli Stati e, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Hanno stabilito quanto segue:
[8]Art. 1. Obiettivi
[9]Il presente Accordo ha come obiettivo quello di intensificare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonche' la formazione tra le autorita' di polizia delle Parti ai fini della lotta contro la criminalita' organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il terrorismo ed altri reati.
Testo vigente dal 21 ottobre 2016
