[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA
[2]Preambolo
[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»; Consapevoli che la criminalita' in tutte le sue forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini; Attribuendo grande importanza allo sviluppo della cooperazione internazionale tra le autorita' di polizia nella lotta alla criminalita' e al terrorismo, garantendo la protezione dei diritti umani e delle liberta'; Desiderosi di rafforzare i rapporti amichevoli esistenti tra i due Paesi sulla base dei principi di uguaglianza e reciproca proficua cooperazione; Ricordando la Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione dell'ONU per la lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione dell'ONU contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale (New York, 15 novembre 2000) e il suo Protocollo Aggiuntivo contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria (New York, 15 novembre 2000), il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini (New York, 15 novembre 2000), la Convenzione dell'ONU contro la Corruzione (New York, 31 ottobre 2003), le Convenzioni contro il Terrorismo, adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan sono Parti; nonche' il Piano d'Azione Globale (New York, 23 febbraio 1990) e la Risoluzione Nr. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Cooperazione Internazionale nella Lotta alla Criminalita' Organizzata (New York, 14 dicembre 1990); Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Articolo 72 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, fatto a Firenze il 21 giugno 1996; Convengono quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]Finalita'
[6]1. Lo scopo del presente Accordo e' quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione al fine di prevenire e reprimere la criminalita' nelle sue varie forme gravi ed emergenti cosi' come il terrorismo. 2. Il presente Accordo e' attuato in conformita' al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
Testo vigente dal 27 aprile 2026
