di procedimento penale nella Parte richiesta 1. Nei casi in cui l'estradizione non e' consentita per i motivi previsti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ciascuna delle Parti, a domanda dell'altra Parte, sottopone il caso alle autorita' competenti per l'instaurazione, in base alla propria legge, di un procedimento penale. 2. Alla domanda e' allegata copia autentica della documentazione processuale e ogni altro elemento utile. 3. La parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art6 · fonte su Normattiva