di Specialita' 1. La persona estradata non puo' essere perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per cui e' stta concessa l'estradizione, salvo che nei casi seguenti:

  • a)quando la Parte richiesta vi acconsente. In tal caso deve essere presentata una domanda corredata dai documenti prescritti dall'articolo 8 e da un verbale contenente le dichiarazioni rese ad una autorita' giudiziaria della Parte richiedente dalla persona estradata.
  • b)quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona estradata non ha lasciato, entro i quarantacinque giorni successivi al suo rilascio, il territorio della Parte richiedente oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato. 2. Quando la qualificazione data al fatto viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita o giudicata solo se gli elementi costitutivi del reato secondo la nuova qualificazione consentano l'estradizione. 3. Salvo il caso previsto al paragrafo 1 lettera b), e' necessario il consenso della Parte richiesta per la consegna della persona estradata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla consegna alla Parte richiedente. A questo fine si trasmette la domanda di estradizione presentata dallo Stato terzo nonche' il verbale contenente le dichiarazioni rese ad una autorita' giudiziaria della Parte richiedente dalla persona estradata. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non precludono la possibilita' di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento e' previsto dalla legge della Parte richiedente.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art7 · fonte su Normattiva