[1]Entrata in vigore, emendamenti e revoca

[2](1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si informano, attraverso i canali diplomatici, che i requisiti giuridici nazionali per l'entrata in vigore sono stati soddisfatti. (2) Il presente Accordo resta in vigore finche' una delle Parti notifica all'altra Parte per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente accordo. In tal caso, l'Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca. (3) Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformita' con la stessa procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato e approvato il presente Accordo in due originali, ciascuno nelle lingue italiano, macedone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art12 · fonte su Normattiva