[1]ALLEGATO

[2]Protocollo recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960.

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Desiderando stipulare un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le Parti Contraenti intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960 (da qui innanzi indicata come "la Convenzione"), Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

[5]Il paragrafo (1) dell'articolo 1 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "(1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: (a) In Italia (da qui innanzi designate come " imposta italiana "): (i) l'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sui redditi agrari; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (vi) l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio, e; (vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'. (b) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui innanzi designate come " imposta del Regno Unito "): l'imposta sul reddito - compresa la sovraimposta - (the income tax - including surtax), l'imposta sulle societa' (the corporation tax) e l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax)".

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;194~art1 · fonte su Normattiva