I paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo XVII della Convenzione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "(2) Salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione, dall'imposta del Regno Unito, dell'imposta dovuta in un Paese diverso dal Regno Unito (che non deve essere in contrasto con il principio generale qui espresso): (a) L'imposta dovuta ai sensi delle leggi italiane ed in conformita' della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta, sui profitti, redditi od utili tassabili derivanti da fonti situate in Italia (fatta eccezione, nel caso di dividendi, per l'imposta dovuta sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi) e' ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi profitti, redditi od utili tassabili sui quali e' stata calcolata l'imposta italiana. (b) Nel caso di dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia ad una societa' residente del Regno Unito e che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti della societa' italiana, la deduzione tiene conto [in aggiunta a qualsiasi imposta italiana per cui e' ammessa la deduzione ai sensi del punto (a)] dell'imposta italiana dovuta dalla societa' sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi se, al tempo in cui i dividendi vengono pagati, una societa' residente in Italia e' esente, in relazione ai dividendi pagati da una societa' residente del Regno Unito, dalla imposta di ricchezza mobile. (3) Nel caso di un residente dell'Italia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte specificate nell'articolo 1 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o societa', puo', prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta del Regno Unito su tali elementi di reddito (non esenti nel Regno Unito in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente: (a) se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata nel Regno Unito deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare delle detrazioni non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata nel Regno Unito su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota di imposta complementare o di imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella, proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (b) se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso; dalla imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata nel Regno Unito eccedente il 20 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia eccedere la quota di imposta complementare o di imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo".
Testo vigente dal 16 maggio 1973
