L'articolo X della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "Articolo X Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata e' esente in detto altro Paese da qualsiasi imposta sugli utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali se e' assoggettato ad imposta per tali utili nel menzionato primo Paese".
Testo vigente dal 16 maggio 1973
