[1]consultivo per la situazione del mercato

[2]1. Il Comitato esecutivo elegge un Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato, composto di rappresentanti tecnici di non piu' di cinque membri esportatori e di non piu' di cinque membri importatori. Il Presidente del Sottocomitato consultivo e' nominato dal Comitato esecutivo. 2. Il Sottocomitato consultivo controlla sempre la situazione corrente del mercato e ne informa il Comitato esecutivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6. Il Sottocomitato consultivo, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto di tutte le osservazioni che gli siano rivolte da ogni membro esportatore. 3. Ogni membro che non fa parte del Sottocomitato consultivo puo' partecipare alla discussione di ogni questione di cui venga investito il Sottocomitato consultivo, ogni volta che quest'ultimo ritenga che gli interessi del membro in questione siano direttamente in gioco. 4. Il Sottocomitato consultivo da' dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione, nonche' su tutte le altre questioni che gli possono essere trasmesse dal Consiglio o dal Comitato esecutivo, ivi comprese quelle che il Consiglio puo' sottoporgli ai sensi dell'articolo 21 della presente convenzione.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art16 · fonte su Normattiva