[1]e diritti e doveri relativi

[2]Al fine di assicurare il rifornimento del grano e della Farina di grano ai membri importatori, nonche' gli sbocchi per il grano e per la farina di erano dei membri esportatori a prezzi equi e stabili, il Consiglio esamina in tempo utile le questioni relative ai prezzi, nonche' i diritti e i doveri ad essi connessi. Quando appaia che tali questioni siano suscettibili di negoziati fruttiferi in vista di una loro applicazione nel corso della durata della presente convenzione, il Consiglio prega il Segretario generale dell'UNCTAD di indire una conferenza di negoziati.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art21 · fonte su Normattiva