Ai fini della presente convenzione: 1. a) "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del grano costituito in base all'accordo internazionale sul grano del 1949 e rimasto in vita in base all'articolo 10;

  • b)"Membro" indica una Parte della presente convenzione o un territorio o gruppo di territori per i quali e' stata fatta la notifica prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 28;
  • c)"Membro esportatore" indica un membro di cui all'allegato A;
  • d)"Membro importatore" indica un membro di cui all'allegato B;
  • e)"Territorio", quando tale termine si riferisce a un membro esportatore o ad un membro importatore, indica ogni territorio al quale si applichino, in base all'articolo 28, i diritti e gli obblighi che il Governo di tale membro ha assunto ai sensi della presente convenzione;
  • f)"Comitato esecutivo" indica il Comitato, costituito in base all'articolo 15;
  • g)"Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato" indica il Sottocomitato costituito in base all'articolo 16;
  • h)"Cereali" comprende grano, segale, orzo, avena, granturco e sorgo;
  • i)"Grano" indica il frumento in grani di qualsiasi natura, categoria, tipo, "grado" o qualita' e, tranne nei casi in cui il contesto imponga una designazione diversa, la farina di grano;
  • j)"Annata agricola" indica il periodo dal 1 luglio al 30 giugno;
  • k)"Boisseau (o staio)" indica, nel caso del grano, 60 libbre avoirdupois ovvero 27, 2155 chilogrammi;
  • l)"Tonnellata metrica" o 1000 chilogrammi indica, nel caso del grano, 36.7431 boisseaux (stai);
  • m)i) "Acquisto" indica, a seconda del contesto, l'acquisto, ai fini dell'importazione, di grano esportato o destinato ad essere esportato da un membro esportatore, o da un paese diverso da un membro esportatore, a seconda del caso, o la quantita' di tale grano cosi' acquistata;
  • ii)"Vendita" indica, a seconda del contesto, la vendita, ai fini dell'esportazione, del grano importato o destinato ad essere importato da un membro importatore, o da un Paese diverso da un membro importatore, a seconda del caso, o la quantita' di detto grano cosi' venduto;
  • iii)quando si tratta di un acquisto o di una vendita e' inteso, nella presente convenzione, che tale termine indica non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i Governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi tra negozianti privati o di acquisti o di vendite conclusi tra un negoziante privato ed il Governo interessato. In questa definizione, il termine "Governo" indica il Governo di ogni territorio al quale si applichino, in base all'articolo 28, i diritti e gli obblighi che ogni Governo assume nel ratificare, nell'accettare o nell'approvare la presente convenzione o aderendovi;
  • n)S'intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa ad un "Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971" vale anche per la Comunita' economica europea, qui appresso indicata come "la Comunita'". Di conseguenza, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o di "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo, nel caso delle Comunita', e' inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della Comunita' da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale. 2. Il calcolo dell'equivalente in grano viene eseguito in base al tasso di resa che e' indicato nel contratto tra il compratore e il venditore. Se tale tasso di resa non e' indicato, settantadue unita' in peso di farina di grano sono considerate, ai fini di tale calcolo, come equivalenti a cento unita' in peso di frumento in chicco, salvo decisione contraria del Consiglio.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art2 · fonte su Normattiva