[1], accettazione, approvazione

[2]La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione e all'approvazione di ogni Governo firmatario conformemente alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 17 giugno 1971, restando tuttavia inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni Governo firmatario che non abbia deposto entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art23 · fonte su Normattiva