ARTICOLO XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite non oltre il 30 giugno 1986, restando tuttavia inteso che il comitato puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
