ARTICOLO XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite non oltre il 30 giugno 1986, restando tuttavia inteso che il comitato puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-artxviii · fonte su Normattiva