[1]provvisoria

[2]Ogni Governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Ogni altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie per la firma della presente convenzione o la cui richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio puo' deporre, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni Governo che depositi una tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed e' ritenuto provvisoriamente parte della convenzione stessa.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art24 · fonte su Normattiva