[1]da parte del Governo depositario

[2]Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione, nonche' ogni notifica ed ogni preavviso ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27 ed ogni dichiarazione e notifica ricevute conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art29 · fonte su Normattiva