[1]e denuncie
[2]1. Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere composta per via di negoziati e', a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio perche' decida in merito. 2. Ogni membro che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente compromessi dal fatto che uno o piu' membri abbiano adottato delle misure di natura tale da compromettere il funzionamento della presente convenzione, puo' rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interessati al fine di sistemare la questione. Se la questione non viene sistemata mediante tali consultazioni, il Consiglio si interessa a fondo della questione e puo' fare delle raccomandazioni ai membri interessati.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
