[1]e denuncie

[2]1. Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere composta per via di negoziati e', a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio perche' decida in merito. 2. Ogni membro che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente compromessi dal fatto che uno o piu' membri abbiano adottato delle misure di natura tale da compromettere il funzionamento della presente convenzione, puo' rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interessati al fine di sistemare la questione. Se la questione non viene sistemata mediante tali consultazioni, il Consiglio si interessa a fondo della questione e puo' fare delle raccomandazioni ai membri interessati.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art7 · fonte su Normattiva