e denunce

  • 1)Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, e', a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al consiglio affinche' decida in merito.
  • 2)Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o piu' membri hanno adottato delle misure tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, puo' rivolgersi al consiglio. Il consiglio consulta immediatamente i membri interessati, al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il consiglio approfondisce l'esame della questione e puo' rivolgere delle raccomandazioni ai membri interessati.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art8 · fonte su Normattiva