[1]annuale della situazione del grano nel mondo

[2]1. a) Perseguendo gli obiettivi della presente convenzione, quali sono definiti all'articolo 1, il Consiglio studia ogni anno la situazione del grano nel mondo ed informa i membri delle ripercussioni che i fatti appurati a seguito di tale esame esercitano nel commercio mondiale del grano, affinche' i Governi di tali membri li tengano presenti quando determinano ed applicano la loro politica interna in materia agricola e di prezzi;

  • b)l'esame viene effettuato sulla base delle informazioni disponibili in materia di produzione nazionale, degli stocks, del consumo, dei prezzi e del commercio del grano, ivi comprese le transazioni commerciali e le transazioni speciali;
  • c)ogni membro puo' comunicare al Consiglio delle informazioni relative all'esame annuale della situazione del grano nel mondo che non siano ancora giunte al Consiglio, sia direttamente che per il tramite dell'Organizzazione apposita delle Nazioni Unite, ivi compresa la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 2. Nel procedere all'esame annuale, il Consiglio ricerca i mezzi che permettano di stimolare il consumo del grano e puo' intraprendere, in collaborazione con i membri, degli studi che vertano in particolare:
  • a)sui fattori che influenzano il consumo del grano dei diversi Paesi e
  • b)sui mezzi che permettano di stimolare il consumo, in particolare nei Paesi ove si constati la possibilita' di aumentarlo. 3. Ai fini del presente articolo, il Consiglio tiene conte dei lavori concernenti i cereali, eseguiti dalla CNUCED e dalla FAO, nonche' dalle altre organizzazioni intergovernative, al fine di evitare i doppioni; esso puo', senza pregiudizio alla portata del paragrafo 1 dell'articolo 20 concludere gli accordi che ritiene opportuni in vista di una collaborazione per una qualsiasi delle proprie attivita' con tali organizzazioni intergovernative, nonche' con i Governi di Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate, che non siano parti della presente convenzione, che abbiano un sostanziale interesse al commercio internazionale dei cereali. 4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo la completa liberta' di azione di cui gode ogni membro nell'elaborazione e nell'applicazione della propria politica interna in materia agricola e di prezzi.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art8 · fonte su Normattiva