[1]Articolo IX Applicazione provvisoria
[2]La Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' ogni altro Governo dei Paesi di cui all'articolo 6, possono depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione sul commercio del grano del 1971. Ogni altro Governo la cui domanda di adesione venga approvata puo' anche depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. La Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' ogni Governo che depositi una tale dichiarazione, applicano provvisoriamente la presente convenzione e sono ritenuti provvisoriamente parti della convenzione stessa.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
