[1]Articolo IX Applicazione provvisoria

[2]La Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' ogni altro Governo dei Paesi di cui all'articolo 6, possono depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione sul commercio del grano del 1971. Ogni altro Governo la cui domanda di adesione venga approvata puo' anche depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. La Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' ogni Governo che depositi una tale dichiarazione, applicano provvisoriamente la presente convenzione e sono ritenuti provvisoriamente parti della convenzione stessa.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artix · fonte su Normattiva