[1]ARTICOLO VIII (Applicazione provvisoria).
[2]Ogni parte contemplata all'articolo V del presente Protocollo puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo, con riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano, 1971. Qualsiasi altra parte la cui domanda di adesione sia approvata, puo' depositare anch'essa presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non abbia gia' firmato detto Protocollo, o non abbia depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria del suddetto. Ogni parte che depositi una tale dichiarazione applica provvisoriamente il presente Protocollo ed e' considerata provvisoriamente come ne fosse parte.
Testo vigente dal 13 ottobre 1977
