Art. 8 (Protocollo) — Applicazione provvisoria
Ogni Governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Qualsiasi altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie alla firma del presente Protocollo o la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio, puo' anch'egli depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. Il Governo che deposita una dichiarazione del genere applica provvisoriamente il presente Protocollo e viene considerato provvisoriamente come ne fosse parte.
Testo vigente dal 13 ottobre 1977
