[1]Articolo XIII Copia certificata conforme della convenzione definitiva
[2]Il piu' presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore della presente convenzione, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme della detta convenzione nelle lingue: inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento alla presente convenzione sara' altresi' comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
