[1]Articolo XII Notifiche da parte del Governo depositato

[2]Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutte le parti firmatarie e aderenti ogni firma, ogni ratifica, ogni accettazione, ogni approvazione, ogni applicazione provvisoria della presente convenzione, nonche' ogni adesione ad essa.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artxii · fonte su Normattiva