[1]Articolo XII Notifiche da parte del Governo depositato
[2]Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutte le parti firmatarie e aderenti ogni firma, ogni ratifica, ogni accettazione, ogni approvazione, ogni applicazione provvisoria della presente convenzione, nonche' ogni adesione ad essa.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
