1. Il presente accordo e' approvato dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana secondo le rispettive procedure. 2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;194~allegato-art3 · fonte su Normattiva