[1]Cooperazione generale
[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali determineranno le linee guida di tale cooperazione e prevedranno la denominazione, i luoghi e le date delle attivita' di cooperazione, il numero dei partecipanti, nonche' le modalita' di attuazione delle medesime. b. Il piano di cooperazione annuale sara' sottoscritto, previo comune accordo, dai rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati. c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Mozambico e dal Ministero della difesa della Repubblica italiana. d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Mozambico ed in Italia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione del presente Accordo, nonche' programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di beni e servizi per la difesa; c. operazioni a supporto della pace ed umanitarie; d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari e gestione del personale; e. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; f. formazione ed addestramento in campo militare; g. attivita' di contrasto alla pirateria ed altre attivita' di sicurezza marittima; h. servizi di sanita' militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altri settori che potranno essere di interesse comune per le Parti. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni a enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari; e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi militari e civili della Difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni a supporto della pace ed umanitarie; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo delle attivita' culturali e sportive; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa; k. altri settori militari che potranno essere di interesse comune per le Parti.
Testo vigente dal 21 dicembre 2017
