[1]Cooperazione generale

[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere intese tecniche di attuazione della cooperazione militare, nonche' elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che prevedranno i luoghi, le date e il numero dei partecipanti, nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. b. Il Piano annuale di cooperazione dovra' essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. L'organizzazione e la conduzione di concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Mongolia. d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Mongolia, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate mongole.

[3]2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' prevedere i seguenti campi d'attuazione: a. Politica di sicurezza e di difesa; b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. Operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace; d. Scambio di informazioni nel settore della difesa ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo; e. Formazione ed addestramento in campo militare; f. Questioni ambientali relative all'inquinamento provocato da attivita' militari; g. Sanita' militare; h. Storia militare; i. Sport militare; j. Altri settori militari di comune interesse per le Parti.

[4]3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potra' avvenire mediante: a. Visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. Scambio di esperienze tra esperti delle Parti; c. Incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; d. Scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della difesa; f. Partecipazione ad esercitazioni militari; g. Partecipazione ad operazioni umanitarie, di stabilizzazione e di mantenimento della pace; h. Visite di navi ed aeromobili militari; i. Scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. Supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa; k. Altri settori militari che possano essere di comune interesse per le Parti.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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